21 aprile 2011

Ciambellani e camerlenghi aspirano alla centralità

Ora pare che la Volontà del Popolo Sovrano, di cui tanto si sono riempiti la bocca fino a perdere di senso, passi in secondo piano. Quel Popolo Sovrano ha cominciato, infatti, a prendere le distanze da una formazione politica che aveva ottenuto una maggioranza straripante in parlamento ma niente ha fatto per il popolo e tutto per sè e per togliere dagli impicci il suo padrone e domino.

Dopo tutti gli interventi pro domo sua si propone, infatti, di cambiare addirittura l'art. 1 della Costituzione in modo che suoni così:  L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e sulla centralità del Parlamento quale titolare supremo della rappresentanza politica della volontà popolare espressa mediante procedimento elettorale. Cioè una accozzaglia di nominati e di Scilipoti vari!

Caro sig. Ceroni, la centralità del Parlamento nella Costituzione ci sarebbe già e non occorre ribadirla. Basterebbe soltanto ridare agli elettori la possibilità di esprimere sulla scheda il voto di preferenza per ridurre significativamente il numero degli asserviti, venduti e transfughi che vi siedono indegnamente.

Ma non le viene in mente che, se non foste lì per graziosa concessione, sareste più attenti ai bisogni espressi dai cittadini e dai territori che dovreste rappresentare e vi dedichereste meno a lisciare il pelo al capo di cui siete diventati proni lacchè?

Come fa a non capire che il parlamento è stato svuotato di senso e di prestigio proprio da chi lo ha piegato fino a trasformarlo in una corte di ciambellani e camerlenghi senza pudore?



* Per conoscenza del sig. Ceroni & altri. 
Nella Costituzione, ancora vigente, ci sono i seguenti articoli che meritano un'attenta lettura:
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 


I poteri del Parlamento
  • Ognuna delle due Camere detiene il potere legislativo.
  • Ognuna delle due Camere deve dare e può revocare la fiducia al Presidente del Consiglio dei ministri.
  • Ciascuna delle due Camere accorda alla Magistratura l'autorizzazione a procedere contro uno dei suoi membri.
  • Il Parlamento in seduta comune mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
  • Il Parlamento in seduta comune (insieme ai rappresentanti delle Regioni) elegge il Presidente della Repubblica
  • Il Parlamento in seduta comune elegge cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale.
  • Il Parlamento in seduta comune elegge dieci dei trentatré membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
Leggi anche:
Costituzione della Repubblica italiana
Il Parlamento della Repubblica Italiana 

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